PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 18 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

      «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì, anche al fine di garantire l'applicazione degli istituti di tutela dei lavoratori previsti dall'ordinamento, agli stranieri in danno dei quali siano accertate, anche a seguito di denuncia effettuata dal diretto interessato, situazioni di violenza o grave sfruttamento nei luoghi di lavoro, ad opera di soggetti singoli o associati tra loro, aggravate dalla pratica dell'intermediazione illegale di manodopera».